MIFID II

Normativa europea MiFID II e MiFIR

(Markets in Financial Instruments Directive, 2014/65/UE e Markets in Financial Instruments Regulation 600/2014)

A partire dal 3 gennaio 2018 in tutti gli Stati dell’Unione Europea è in vigore la nuova direttiva europea 2014/65/UE (MiFID II), che ha come obiettivo di rafforzare la tutela degli investitori in materia di servizi e prodotti finanziari, e il Regolamento europeo n. 600/2014 (MiFIR) orientato a rafforzare la trasparenza dei mercati.

Per approfondimenti e normativa http://www.consob.it/web/area-pubblica/mifid-2

Prime 5 sedi di esecuzione/Broker

In ottemperanza alle previsioni normative dettate dal Regolamento Intermediari (Art. 47, Comma 7, del Regolamento adottato dalla Consob, con Delibera n. 20307/2018), in materia di Best Execution, vengono pubblicati i documenti che indicano, per ciascuna classe di strumenti finanziari:

  • le prime cinque sedi di esecuzione, sulle quali la Banca esegue direttamente gli ordini dei clienti;
  • le prime cinque imprese di investimento (c.d. Broker) utilizzate dalla Banca.

Per ogni sede/Broker sono riportati i volumi negoziati ed il numero di ordini eseguiti espressi in percentuale sul totale della classe. Oltre alle informazioni quantitative è presente una sezione qualitativa ove sono fornite specifiche qualitative in relazione al rispetto dei criteri stabiliti per garantire la Best Execution, sia per la clientela retail che professional.

Accesso ai Documenti

Report sulla Qualità dell’Esecuzione delle transazioni finanziarie

Ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 575/2017, le sedi d’esecuzione sono tenute a pubblicare trimestralmente sul proprio sito internet, al più tardi entro tre mesi dalla fine di ogni trimestre, le informazioni relative alla qualità dell’esecuzione delle transazioni (quali prezzo, costi, velocità e probabilità di esecuzione) per ciascuno strumento finanziario, secondo lo schema allegato (Allegato Regolamento Delegato (UE) 575_2017).

Codice Lei: Nuovi Obblighi Previsti dalla Normativa Europea - MIFID II

A partire dal 3 gennaio 2018, con l'entrata in vigore della normativa europea denominata MiFID II/MiFIR (Direttiva Europea 2014/65/UE, Regolamento (UE) n. 600/2014 e atti delegati) la Banca dovrà comunicare all'Autorità di Vigilanza Consob un set di informazioni sulle operazioni aventi ad oggetto determinate categorie di strumenti finanziari, incluso un elemento di identificazione dei clienti per conto dei quali la Banca ha effettuato l'operazione.

Per i clienti “soggetti giuridici” individuati dalla normativa di riferimento, l'identificazione dovrà necessariamente avvenire tramite il Codice LEI (Legal Entity Identifier), un codice alfanumerico a pagamento, che in Italia viene fornito da InfoCamere, la società consortile per azioni delle Camere di Commercio, autorizzata al rilascio del predetto codice.

Alla luce del nuovo obbligo normativo, dovranno dotarsi del codice LEI le società, le associazioni, i soggetti che agiscono a titolo professionale e le ditte individuali iscritte nel registro delle imprese.

Sul sito di InfoCamere è, infatti, possibile consultare il manuale utente che illustra la procedura per la richiesta e il rinnovo del Codice Lei InfoCamere.

Sono considerati attivi e possono essere utilizzati dalla Banca, ai fini delle segnalazioni sopra citate, solo i codici per i quali è stata completata l'intera procedura di assegnazione.

La procedura si considera conclusa quando il soggetto richiedente, ricevuto il messaggio via PEC, certifica i dati contenuti apponendo la firma digitale di un suo rappresentante legale (o espressamente delegato) al documento allegato al messaggio.

Si ricorda, inoltre, che il codice LEI deve essere rinnovato annualmente.

Per quanto esposto, si prega la clientela interessata di comunicare alla Banca, quanto prima e possibilmente entro la fine del mese di dicembre, il Codice LEI ed eventualmente variazioni avvenute sullo stesso codice.

Si evidenzia che, in assenza del codice LEI, la Banca, ai sensi della normativa di riferimento, a partire dal 3 gennaio 2018, non potrà effettuare le operazioni oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza con riferimento agli strumenti finanziari:

  • a) ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione;
  • b) il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione;
  • c) il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione.

La Banca, altresì, non potrà svolgere operazioni di Compravendita a Termine di Divisa, nonché attività connesse al collocamento di Polizze Assicurative Rami Vita III e V, compresi eventuali riscatti.

La Banca è naturalmente a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento in merito alle attività necessarie all'assolvimento dei nuovi obblighi normativi.

Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito: www.consob.it/web/area-pubblica/mifid-2